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Il presente testo di statuto è stato esaminato e approvato
dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-23 gennaio
1997.
Si consegna ufficialmente il testo, debitamente approvato.
Roma, 4 febbraio 1997
Camillo Card. Ruini
Presidente
Art. 1 - Definizione
La Federazione Italiana dei Pueri Cantores è l’unione di tutte le
Associazioni locali di Pueri
Cantores Italiani, costituite a norma del canone 298 C.I.C., che ne
accettano liberamente lo statuto.
La Federazione Italiana aderisce alla Federazione Internazionale dei
Pueri Cantores.
Art. 2 - Sede della Federazione
La sede della Federazione coincide con il luogo di residenza del
Presidente “pro-tempore”.
Art. 3 - Patrono della Federazione
Patrono della Federazione Italiana dei Pueri Cantores è San Domenico
Savio, designato dal
Papa Pio XII l’8 giugno 1956.
Art. 4 - Costituzione e riconoscimento.
Per essere legittimamente costituita ed aggregata alla Federazione
Nazionale è necessario
che ogni Associazione di Pueri Cantores:
a) sia approvata o riconosciuta dall’Autorità Ecclesiastica;
b) abbia fatto domanda di aggregazione alla Federazione;
c) sia composta da ragazzi e/o ragazze, che hanno il compito di cantare
nella liturgia della Chiesa,
con o senza voci di uomini. L’età dei ragazzi e la loro proporzione
numerica con gli adulti saranno
determinati dal Regolamento, il quale si confermerà alle disposizioni
della Conferenza Episcopale
Italiana e alle indicazioni della Federazione Internazionale.
Art. 5 - Finalità
La Federazione Italiana dei Pueri Cantores si propone:
a) di mantenere costantemente vive ed efficienti le relazioni con la
Gerarchia Ecclesiastica,
seguendone le direttive, per rendere sempre più sicura e concreta la
partecipazione della
Federazione all’esercizio dell’Apostolato della Chiesa;
b) di coordinare, stimolare e sostenere l’attività delle Associazioni
Italiane dei Pueri Cantores, in
stretta collaborazione con le altre Associazioni di fedeli che si
propongono i medesimi fini;
c) di promuovere la formazione spirituale, culturale ed artistica dei
Pueri Cantores attraverso la
musica sacra e liturgica;
d) di dare la propria disponibilità a partecipare alle Commissioni,
nazionali e diocesane, competenti
in materia di Liturgia e di Musica Sacra (Sacrosanctum Concilium, nn.
44 e 45).
Art. 6 - Soci onorari
Sono chiamati “Soci Onorari” le Associazioni o le persone che hanno
reso importanti servizi
alla Federazione.
Essi hanno diritto di partecipare all’Assemblea Generale con voto
consultivo.
Art. 7 - Associati
Gli Associati della Federazione
a) hanno diritto:
- di ricevere la tessera e il distintivo sociale;
- di essere tenuti al corrente sull’attività della Federazione
attraverso i suoi organi di informazione;
- di partecipare a tutte le iniziative promosse dalla Federazione.
b) hanno il dovere:
- di partecipare consapevolmente ed attivamente alla vita della
Federazione;
- di versare annualmente la quota fissata dall’Assemblea.
II - ORGANI DELLA FEDERAZIONE
Art. 8
Gli organi della Federazione sono:
a) Assemblea Generale;
b) Consiglio Direttivo;
c) Collegio dei Sindaci;
d) Collegio dei Probiviri.
Assemblea Generale
Art. 9 - Delegati all’Assemblea
L’Assemblea Generale è composta dai delegati delle Associazioni
regolarmente iscritte alla
Federazione.
Ogni Associazione è rappresentata all’Assemblea Generale da un solo
delegato.
Ogni delegato ha diritto ad un voto, a condizione che l’Associazione
che rappresenta sia in regola
con il versamento delle quote sociali.
Possono partecipare all’Assemblea con voto consultivo i delegati delle
Associazioni in attesa di
approvazione o riconoscimento di cui all’art.. 4.
Art. 10 - Riunioni
L’Assemblea Generale Ordinaria si riunisce una volta l’anno, convocata
dal Presidente del
Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Generale Straordinaria si riunisce ogni qualvolta il
Consiglio Direttivo o un terzo dei
Soci lo ritengano necessario.
In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a
maggioranza di voti con la
presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il
numero degli intervenuti.
Per modificare lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti
degli associati e il voto
favorevole dei due terzi dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento della Federazione occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti
degli associati.
L’Assemblea elegge il moderatore della riunione.
Art. 11 - Compiti dell’Assemblea
Compiti dell’Assemblea Generale sono:
a) approvare lo Statuto e il Regolamento e le eventuali modifiche che
ad essi si rendesse necessario
apportare;
b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo ogni quattro anni, a
scrutinio segreto, scegliendoli tra i
delegati delle Associazioni, e nominare anche ogni quattro anni, i
Sindaci ed i Probiviri;
c) esaminare ed approvare annualmente il bilancio consuntivo e
preventivo presentato dal Consiglio
Direttivo;
d) deliberare sulle questioni poste all’ordine del giorno;
e) decidere l’eventuale scioglimento della Federazione;
f) dichiarare i Soci Onorari della Federazione;
g) fissare la quota associativa annuale;
h) decidere le eventuali sanzioni proposte dal Consiglio Direttivo nei
confronti degli associati;
i) fornire al Consiglio Direttivo indirizzi generali sulle attività
sociali;
j) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione.
Consiglio Direttivo
Art. 12 - Composizione
Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, un Vice-Presidente,
un Segretario, un
Tesoriere e tre Consiglieri.
Gli eletti dell’Assemblea, nella prima riunione del Consiglio
Direttivo, che deve effettuarsi
entro 30 giorni dalla loro designazione, distribuiscono tra di loro i
vari incarichi per elezione.
Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo anche i Sindaci,
senza diritto di voto
deliberativo.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono
rieleggibili.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza; in caso
di parità decide il voto del
Presidente o di chi lo sostituisce.
Le riunioni del Consiglio Direttivo richiedono la presenza di almeno 5
membri tra cui il
presidente o il Vice Presidente.
Art. 13 - Compiti del Consiglio
Compiti del Consiglio Direttivo:
a) Promuovere e coordinare l’attività e lo sviluppo della Federazione
secondo le indicazioni
dell’Assemblea Generale;
b) deliberare sull’ammissione delle nuove Associazioni di Pueri
Cantores;
c) preparare la convocazione dell’Assemblea Generale;
d) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione nei casi di
particolare necessità e urgenza,
salvo successiva ratifica da parte dell’Assemblea. Sono da considerarsi
atti di straordinaria
amministrazione:
. l’accettazione di eventuali lasciti o donazioni a favore della
Federazione;
- l’alienazione di beni immobili;
- la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel
preventivo approvato;
- la mutazione di destinazione d’uso di beni immobili di qualsiasi
valore;
- ogni atto relativo a beni mobili che rivestono carattere di beni
artistici, storici o culturali di
qualsiasi valore.
Art. 14 - Compiti del Presidente del Consiglio Direttivo
Compiti del Presidente del Consiglio Direttivo:
a) rappresentare la Federazione;
b) dirigere l’operato del Consiglio direttivo;
c) convocare l’Assemblea Generale ed il Consiglio direttivo e
stabilirne il relativo ordine del
giorno;
d) illustrare ogni anno all’Assemblea Generale l’attività dalla
Federazione;
e) promuovere l’attuazione delle delibere prese dall’Assemblea Generale
e dal Consiglio Direttivo.
Art. 15 - Compiti del Vice Presidente del Consiglio Direttivo
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue
funzioni e lo sostituisce
in qualunque caso di assenza.
Art. 16 - Compiti del Segretario
Compiti del Segretario:
a) adoperarsi per la concreta ed efficace realizzazione delle attività
sociali;
b) redigere i verbali delle riunioni dell’Assemblea Generale e del
Consiglio Direttivo;
c) tenere in consegna i libri sociali e l’archivio della Federazione e
curare che siano aggiornati;
d) provvedere alla continua efficienza e regolarità dei mezzi di
comunicazione adottati dalla
Federazione.
Art. 17 - Compiti del Tesoriere
Il Tesoriere ha il compito di.
a) curare la gestione dei fondi sociali, secondo le delibere del
Consiglio Direttivo e la contabilità
della Federazione;
b) approntare la relazione finanziaria annuale che il Consiglio
direttivo dovrà approvare e sottoporre
all’Assemblea Generale.
Altri Organi
Art. 18 - Nomina del Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale, composto di tre membri, viene nominato
dall’Assemblea Generale e dura in
carica quattro anni.
Art. 19 - Nomina dei Probiviri
I Probiviri, in numero di tre, vengono nominati dall’assemblea Generale
e durano in carica
quattro anni.
E’ loro compito accertare le violazioni dello Statuto, dietro incarico
del Consiglio Direttivo, al quale
e soltanto debbono poi sottoporre i risultati delle loro inchieste.
Art. 20 - Il Consulente Ecclesiastico
Il Consulente Ecclesiastico, come espressione di piena comunione
ecclesiale e di positivo
raccordo pastorale, oltre che come guida ed aiuto per una più profonda
e completa formazione
apostolica degli associati, viene designato dalla competente Autorità
Ecclesiastica su proposta della
Federazione.
Art. 21 - Gratuità dei servizi e rimborso spese
Tutti i servizi resi alla Federazione dai membri dei suoi organi
sociali, di regola, sono
gratuiti.
Tuttavia essi possono ricevere un rimborso per le spese sostenute
nell’espletamento del loro
incarico secondo quanta dispone il Regolamento.
Art. 22 - Risorse finanziarie
La Federazione Italiana dei Pueri Cantores non ha fini di lucro.
Le sue risorse finanziarie sono costituite:
a) dalle quote versate annualmente dalle Associazioni iscritte alla
Federazione e dal tesseramento
dei suoi membri;
b) dalle libere offerte, donazioni e lasciti che la Federazione
potrebbe ricevere;
c) da eventuali sovvenzioni di Enti pubblici e privati.
III - NORME FINALI
Cessazione ed esclusione
Art. 23
Ogni associazione può liberamente ed in ogni momento recedere dalla
Federazione dopo
aver comunicato la sua decisione al Consiglio Direttivo.
Art. 24
E’ compito del Consiglio Direttivo proporre all’assemblea Generale,
dopo che i Probiviri
hanno accettato le infrazioni commesse, l’esclusione di coloro che non
seguono le norme del
presente Statuto.
Art. 25
La Federazione Italiana Pueri Cantores con le singole Associazioni che
la compongono, può
essere soppressa dall’Autorità Ecclesiastica competente nei casi
previsti dalle Norme di Diritto
Canonico.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa della Federazione,
l’Assemblea Generale affida, a
maggioranza dei presenti, ad un membro del Consiglio Direttivo
l’incarico a procedere alla
liquidazione.
La devoluzione del patrimonio netto è disposta dal Consiglio Direttivo
avendo riguardo alle
necessità della Chiesa o a favore di Associazioni con finalità analoghe
d’intesa con la Presidenza
della C.E.I..
In caso di scioglimento per qualsiasi causa di Associazione locale
aderente alla Federazione, il
Presidente uscente ne dà immediata comunicazione al Consiglio Direttivo
della Federazione.
Promulgazione
Art. 26
Il presente statuto entrerà in vigore appena verrà approvato dalla
Conferenza Episcopale
Italiana.
Per quanta non previsto dal Presente Statuto ci si attiene alle norme
del Diritto Canonico e del
Diritto Civile.
Art. 27
Le norme esecutive dello Statuto saranno proposte dal Consiglio
Direttivo e presentate
all’Assemblea Generale per l’approvazione entro sei mesi
dall’approvazione dello Statuto da parte
della Conferenza Episcopale Italiana.
Nota:
Lo statuto è stato approvato il 4 febbraio 1997 dalla CEI con firma del
Card. Camillo Ruini